Il nuovo Regolamento 1169/2011 e le principali novità

A fine 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative all’etichettatura degli alimenti confezionati (preimballati), allo scopo di migliorare le informazione fornite alla clientela, con particolare riguardo alle informazioni relative agli ingredienti che sono considerati allergeni e che possono causare intolleranze, oltre che all’inserimento delle tabelle nutrizionali.

Di seguito si riportano delle indicazioni di carattere generale riassuntive e distinte per macro-tipologia di attività, specificando che è opportuno contattarci per avere ulteriori delucidazioni.

BAR, PASTICCERIE E SIMILARI

La novità portata dal nuovo Regolamento, è relativa principalmente all’indicazione degli ingredienti di ogni prodotto, che devono continuare ad essere esposti su apposite etichette (o sul singolo alimento se confezionato oppure realizzate per tipologia di alimento ed esposte su cartelli/tabelle), aggiungendo però la chiara e ben visibile informazione relativa alla presenza di ingredienti considerati quali allergeni.

L’indicazione degli allergeni può essere rappresentata da una maggiore leggibilità di tali ingredienti (scrivendoli per esempio con carattere più grande e in grassetto) o specificando esplicitamente gli allergeni presenti in una parte dedicata dell’etichetta.

RISTORANTI, PIZZERIE E SMILARI

La novità portata dal nuovo Regolamento, è relativa principalmente all’immediata comprensione da parte del consumatore, di quelli che potrebbero essere gli allergeni presenti nell’alimento/piatto del menù.

Pertanto l’indicazione degli allergeni che va fornita, può essere rappresentata o indicando per pietanza i singoli ingredienti che possono costituire allergeni, o inserendo nei menù (o altre tipologie di elenco pietanze utilizzate) una dicitura che faccia presente la possibilità di chiedere al personale interno informazioni circa gli allergeni.

LABORATORI CHE PRODUCONO E COMMERCIALIZZANO PRODOTTI CONFEZIONATI

La novità portata dal nuovo Regolamento, è relativa principalmente all’indicazione degli ingredienti di ogni prodotto, che devono continuare ad essere esposti su apposite etichette come previsto, aggiungendo però la chiara e ben visibile informazione relativa alla presenza di ingredienti considerati quali allergeni.

L’indicazione degli allergeni può essere rappresentata da una maggiore leggibilità di tali ingredienti (scrivendoli per esempio con carattere più grande e in grassetto) o specificando esplicitamente gli allergeni presenti in una parte dedicata dell’etichetta.

Sull’indicazione degli ingredienti dovrà essere  riportato anche lo stato fisico del singolo ingrediente (es. se usato latte in polvere occorre scrivere “latte in polvere” e non latte).

Per quanto concerne la leggibilità delle informazioni riportate sulle etichette, queste dovranno essere scritte con un carattere di grandezza pari o superiore a 1,2 mm.

Diventa inoltre obbligatoria l’apposizione dell’indirizzo della sede legale del produttore, mentre diventa facoltativa l’apposizione delle sede dello stabilimento di produzione (che talvolta possono coincidere).

Rimane naturalmente l’obbligo dell’indicazione del Lotto di produzione per la commercializzazione all’ingrosso.

Chi commercializza prodotti all’ingrosso, a decorrere da dicembre 2016 dovrà inserire anche la tabella dei valori nutrizionali dell’alimento (dichiarazione nutrizionale).

Da quest’ultimo obbligo sono esentati quindi i laboratori che vendono prodotti di produzione propria presso lo stesso punto vendita o presso punti vendita di diretta fornitura e presenti all’interno del medesimo Comune.

SI SPECIFICA CHE QUANTO SOPRA RIPORTATO E’ UNA SINTESI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI, CHE HANNO LO SCOPO DI FACILITARE LA COMPRENSIONE DA PARTE DEL CLIENTE. PER AVERE INFORMAZIONI DETTAGLIATE E PER VALUTARE OGNI SINGOLO CASO NEL MODO PIU’ OPPORTUNO, E’ NECESSARIO ANALIZZARE IN MANIERA SPECIFICA OGNI SINGOLA NECESSITA’ ED OGNI SINGOLA AZIENDA.